Art. 1153 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

ARTICOLO ABROGATO Nave destinata alla tratta

Articolo 1153 - codice della navigazione

[Il componente dell’equipaggio di nave nazionale o straniera destinata prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto di tratta o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.] (1)

Articolo 1153 - Codice della navigazione

[Il componente dell’equipaggio di nave nazionale o straniera destinata prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto di tratta o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.] (1)

Note

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall’art. 7, D.Lgs. 01.03.2018, n. 21 con decorrenza dal 06.04.2018; ai sensi dell’art. 8 del medesimo decreto i richiami alla presente disposizione abrogata, ovunque presenti, si intendono riferiti alla corrispondente disposizione del codice penale come indicato dalla tabella A allegata al suddetto decreto modificante.

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