Art. 1148 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Furto commesso a bordo da componenti dell'equipaggio

Articolo 1148 - codice della navigazione

Per il furto commesso a bordo da componenti dell’equipaggio della nave o dell’aeromobile la pena è aumentata fino a un terzo.

Articolo 1148 - Codice della navigazione

Per il furto commesso a bordo da componenti dell’equipaggio della nave o dell’aeromobile la pena è aumentata fino a un terzo.

Istituti giuridici

Novità giuridiche