Chiunque si impossessa di una nave o di un galleggiante abbandonati, sommersi o naufragati ovvero di un aeromobile abbandonato, caduto o perduto è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni. (1)
Per le persone indicate nel secondo comma dell’articolo precedente la pena è aumentata fino a un terzo.