Art. 1147 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Impossessamento di nave naufragata o di aeromobile perduto

Articolo 1147 - codice della navigazione

Chiunque si impossessa di una nave o di un galleggiante abbandonati, sommersi o naufragati ovvero di un aeromobile abbandonato, caduto o perduto è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni. (1)
Per le persone indicate nel secondo comma dell’articolo precedente la pena è aumentata fino a un terzo.

Articolo 1147 - Codice della navigazione

Chiunque si impossessa di una nave o di un galleggiante abbandonati, sommersi o naufragati ovvero di un aeromobile abbandonato, caduto o perduto è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni. (1)
Per le persone indicate nel secondo comma dell’articolo precedente la pena è aumentata fino a un terzo.

Note

(1) La sanzione della multa, prima parificata all’ammenda in virtù dell’art. 5, R.D. 28.05.1931, n. 601, è stata poi sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall’art. 32, L. 24.11.1981, n. 689.

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