Chiunque si appropria di relitti indicati negli articoli 510, 993 nei casi in cui ha l’obbligo della denuncia è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la multa fino a lire due milioni. (1)
Per gli appartenenti al personale marittimo e al personale aeronautico e per le persone addette in qualsiasi modo ai servizi di porto o di navigazione ovvero che esercitano una delle attività indicate nell’articolo 68, la pena è aumentata fino a un terzo. (2)