Art. 1146 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Appropriazione indebita di relitti marittimi o aerei

Articolo 1146 - codice della navigazione

Chiunque si appropria di relitti indicati negli articoli 510, 993 nei casi in cui ha l’obbligo della denuncia è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la multa fino a lire due milioni. (1)
Per gli appartenenti al personale marittimo e al personale aeronautico e per le persone addette in qualsiasi modo ai servizi di porto o di navigazione ovvero che esercitano una delle attività indicate nell’articolo 68, la pena è aumentata fino a un terzo. (2)

Articolo 1146 - Codice della navigazione

Chiunque si appropria di relitti indicati negli articoli 510, 993 nei casi in cui ha l’obbligo della denuncia è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la multa fino a lire due milioni. (1)
Per gli appartenenti al personale marittimo e al personale aeronautico e per le persone addette in qualsiasi modo ai servizi di porto o di navigazione ovvero che esercitano una delle attività indicate nell’articolo 68, la pena è aumentata fino a un terzo. (2)

Note

(1) La sanzione della multa, prima parificata all’ammenda in virtù dell’art. 5, R.D. 28.05.1931, n. 601, è stata poi sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall’art. 32, L. 24.11.1981, n. 689.
(2) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 6, D.Lgs. 15.03.2006, n. 151 con decorrenza dal 29.05.2006.

Istituti giuridici

Novità giuridiche