Art. 1144 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Appropriazione indebita di danaro preso in prestito dal comandante

Articolo 1144 - codice della navigazione

Il comandante della nave o dell’aeromobile, che per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro preso a prestito nei casi previsti negli articoli 307, 892, è punito con la reclusione fino a cinque anni e con la multa fino a lire due milioni. (1)

Articolo 1144 - Codice della navigazione

Il comandante della nave o dell’aeromobile, che per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro preso a prestito nei casi previsti negli articoli 307, 892, è punito con la reclusione fino a cinque anni e con la multa fino a lire due milioni. (1)

Note

(1) La sanzione della multa, prima parificata all’ammenda in virtù dell’art. 5, R.D. 28.05.1931, n. 601, è stata poi sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall’art. 32, L. 24.11.1981, n. 689.

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