Art. 1143 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Impiego abusivo della nave o dell'aeromobile

Articolo 1143 - codice della navigazione

Il comandante, che abusivamente impiega in tutto o in parte, la nave, il galleggiante o l’aeromobile a profitto proprio o di altri, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa fino a lire due milioni. (1)
Non è punibile il comandante che carica per proprio conto merci in piccola quantità.

Articolo 1143 - Codice della navigazione

Il comandante, che abusivamente impiega in tutto o in parte, la nave, il galleggiante o l’aeromobile a profitto proprio o di altri, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa fino a lire due milioni. (1)
Non è punibile il comandante che carica per proprio conto merci in piccola quantità.

Note

(1) La sanzione della multa, prima parificata all’ammenda in virtù dell’art. 5, R.D. 28.05.1931, n. 601, è stata poi sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall’art. 32, L. 24.11.1981, n. 689.

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