Art. 1142 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Danneggiamento del carico o di attrezzi di bordo

Articolo 1142 - codice della navigazione

Il componente dell’equipaggio della nave, del galleggiante o dell’aeromobile, che distrugge, disperde, deteriora o rende inservibili, in tutto o in parte, il carico, gli attrezzi, i macchinari e gli impianti di bordo è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. (1)
Si applicano il secondo e il terzo comma dell’articolo 1140.

Articolo 1142 - Codice della navigazione

Il componente dell’equipaggio della nave, del galleggiante o dell’aeromobile, che distrugge, disperde, deteriora o rende inservibili, in tutto o in parte, il carico, gli attrezzi, i macchinari e gli impianti di bordo è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. (1)
Si applicano il secondo e il terzo comma dell’articolo 1140.

Note

(1) La sanzione della multa, prima parificata all’ammenda in virtù dell’art. 5, R.D. 28.05.1931, n. 601, è stata poi sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall’art. 32, L. 24.11.1981, n. 689.

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