Art. 1141 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Danneggiamento della nave o dell'aeromobile

Articolo 1141 - codice della navigazione

Chiunque commette il fatto previsto nell’articolo 635 del codice penale in danno di una nave, di un galleggiante o di un aeromobile ovvero delle provviste di bordo è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se il fatto è commesso dal componente dell’equipaggio in danno della nave, del galleggiante o dall’aeromobile su cui è imbarcato, la pena è aumentata fino a un terzo; se è commesso dal comandante, la pena è aumentata fino alla metà.
Si applicano il secondo e il terzo comma dell’articolo precedente.
Si procede in ogni caso d’ufficio .

Articolo 1141 - Codice della navigazione

Chiunque commette il fatto previsto nell’articolo 635 del codice penale in danno di una nave, di un galleggiante o di un aeromobile ovvero delle provviste di bordo è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se il fatto è commesso dal componente dell’equipaggio in danno della nave, del galleggiante o dall’aeromobile su cui è imbarcato, la pena è aumentata fino a un terzo; se è commesso dal comandante, la pena è aumentata fino alla metà.
Si applicano il secondo e il terzo comma dell’articolo precedente.
Si procede in ogni caso d’ufficio .

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