Art. 114 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Distinzione del personale marittimo

Articolo 114 - codice della navigazione

Il personale marittimo comprende:
a) la gente di mare;
b) il personale addetto ai servizi dei porti;
c) il personale tecnico delle costruzioni navali.

Articolo 114 - Codice della navigazione

Il personale marittimo comprende:
a) la gente di mare;
b) il personale addetto ai servizi dei porti;
c) il personale tecnico delle costruzioni navali.

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