Art. 1134 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Pene accessorie

Articolo 1134 - codice della navigazione

La condanna per i delitti previsti negli articoli 1127, 1128, 1131, ovvero per alcuno dei delitti previsti nel capo III del titolo VII del libro II del codice penale, in relazione ad uno dei documenti indicati nell’articolo 1126 di questo codice, importa l’interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione.

Articolo 1134 - Codice della navigazione

La condanna per i delitti previsti negli articoli 1127, 1128, 1131, ovvero per alcuno dei delitti previsti nel capo III del titolo VII del libro II del codice penale, in relazione ad uno dei documenti indicati nell’articolo 1126 di questo codice, importa l’interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione.

Istituti giuridici

Novità giuridiche