Chiunque, essendo abilitato alla costruzione di navi, di galleggianti, di aeromobili o dei relativi apparati, presta il suo nome per tale costruzione a persona non autorizzata, è punito con la multa da lire duecentomila a due milioni. (1)
Alla stessa pena soggiace chi si vale del nome altrui.
Se la costruzione viene iniziata, la pena è aumentata fino a un terzo.