Art. 1132 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Abusiva prestazione di nome per la costruzione di nave o di aeromobile

Articolo 1132 - codice della navigazione

Chiunque, essendo abilitato alla costruzione di navi, di galleggianti, di aeromobili o dei relativi apparati, presta il suo nome per tale costruzione a persona non autorizzata, è punito con la multa da lire duecentomila a due milioni. (1)
Alla stessa pena soggiace chi si vale del nome altrui.
Se la costruzione viene iniziata, la pena è aumentata fino a un terzo.

Articolo 1132 - Codice della navigazione

Chiunque, essendo abilitato alla costruzione di navi, di galleggianti, di aeromobili o dei relativi apparati, presta il suo nome per tale costruzione a persona non autorizzata, è punito con la multa da lire duecentomila a due milioni. (1)
Alla stessa pena soggiace chi si vale del nome altrui.
Se la costruzione viene iniziata, la pena è aumentata fino a un terzo.

Note

(1) La sanzione della multa, prima parificata all’ammenda in virtù dell’art. 5, R.D. 28.05.1931, n. 601, è stata poi sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall’art. 32, L. 24.11.1981, n. 689.

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