Art. 1131 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Uso di falso contrassegno d'individuazione

Articolo 1131 - codice della navigazione

Chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, appone sulla nave o sull’aeromobile un falso contrassegno d’individuazione è punito con la reclusione fino a un anno.
La pena è della reclusione fino a due anni e della multa fino a lire un milione, se il colpevole adopera le carte di bordo della nave o dell’aeromobile di cui ha usurpato il contrassegno.(1)

Articolo 1131 - Codice della navigazione

Chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, appone sulla nave o sull’aeromobile un falso contrassegno d’individuazione è punito con la reclusione fino a un anno.
La pena è della reclusione fino a due anni e della multa fino a lire un milione, se il colpevole adopera le carte di bordo della nave o dell’aeromobile di cui ha usurpato il contrassegno.(1)

Note

(1) La sanzione della multa, prima parificata all’ammenda in virtù dell’art. 5, R.D. 28.05.1931, n. 601, è stata poi sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall’art. 32, L. 24.11.1981, n. 689.

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