Art. 1128 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Uso di atto falso

Articolo 1128 - codice della navigazione

Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di uno degli atti falsi previsti nell’articolo 1127 soggiace alla pena ivi stabilita, ridotta di un terzo.
Si applica il secondo comma dell’articolo 489 del codice penale.

Articolo 1128 - Codice della navigazione

Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di uno degli atti falsi previsti nell’articolo 1127 soggiace alla pena ivi stabilita, ridotta di un terzo.
Si applica il secondo comma dell’articolo 489 del codice penale.

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