Art. 1127 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Falsità ideologica nel ruolo di equipaggio, nel giornale o nelle relazioni

Articolo 1127 - codice della navigazione

Il comandante della nave che, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, commette alcuna delle falsità previste nell’articolo 479 del codice penale nel ruolo di equipaggio o nel giornale nautico ovvero nelle prescritte relazioni all’autorità è punito qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
La stessa pena si applica al comandante dell’aeromobile che commette il fatto previsto dal comma precedente nel giornale di bordo. (1)

Articolo 1127 - Codice della navigazione

Il comandante della nave che, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, commette alcuna delle falsità previste nell’articolo 479 del codice penale nel ruolo di equipaggio o nel giornale nautico ovvero nelle prescritte relazioni all’autorità è punito qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
La stessa pena si applica al comandante dell’aeromobile che commette il fatto previsto dal comma precedente nel giornale di bordo. (1)

Note

(1) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 16, L. 13.05.1983, n. 213.

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