Art. 1119 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Componente dell'equipaggio che si addormenta

Articolo 1119 - codice della navigazione

Il componente dell’equipaggio della nave, del galleggiante o dell’aeromobile, che durante un servizio attinente alla sicurezza della navigazione si addormenta, è punito con la reclusione fino a tre mesi ovvero con la multa fino a lire quattrocentomila. (1)

Articolo 1119 - Codice della navigazione

Il componente dell’equipaggio della nave, del galleggiante o dell’aeromobile, che durante un servizio attinente alla sicurezza della navigazione si addormenta, è punito con la reclusione fino a tre mesi ovvero con la multa fino a lire quattrocentomila. (1)

Note

(1) La sanzione della multa, prima parificata all’ammenda in virtù dell’art. 5, R.D. 28.05.1931, n. 601, è stata poi sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall’art. 32, L. 24.11.1981, n. 689.

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