Art. 1116 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Abbandono abusivo di comando

Articolo 1116 - codice della navigazione

Il comandante, che senza necessità lascia la direzione nautica della nave o dell’aeromobile in condizioni tali che la direzione venga assunta da persona che non ha i requisiti per sostituirlo, è punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa da lire quattrocentomila a un milione. (1)
La pena è aumentata fino a un terzo, se il fatto è commesso nei casi in cui il comandante della nave ha l’obbligo di dirigere personalmente la manovra.

Articolo 1116 - Codice della navigazione

Il comandante, che senza necessità lascia la direzione nautica della nave o dell’aeromobile in condizioni tali che la direzione venga assunta da persona che non ha i requisiti per sostituirlo, è punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa da lire quattrocentomila a un milione. (1)
La pena è aumentata fino a un terzo, se il fatto è commesso nei casi in cui il comandante della nave ha l’obbligo di dirigere personalmente la manovra.

Note

(1) La sanzione della multa, prima parificata all’ammenda in virtù dell’art. 5, R.D. 28.05.1931, n. 601, è stata poi sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall’art. 32, L. 24.11.1981, n. 689.

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