Art. 1115 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Abbandono di pilotaggio

Articolo 1115 - codice della navigazione

Il pilota, che in caso di pilotaggio obbligatorio cessa di prestare la sua opera prima del momento previsto nell’articolo 92, è punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa fino a lire un milione. (1)

Articolo 1115 - Codice della navigazione

Il pilota, che in caso di pilotaggio obbligatorio cessa di prestare la sua opera prima del momento previsto nell’articolo 92, è punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa fino a lire un milione. (1)

Note

(1) La sanzione della multa, prima parificata all’ammenda in virtù dell’art. 5, R.D. 28.05.1931, n. 601, è stata poi sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall’art. 32 L. 24.11.1981, n. 689.

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