Art. 1114 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Rifiuto di servizio da parte di pilota

Articolo 1114 - codice della navigazione

Il pilota, che non risponde al segnale di chiamata di una nave ovvero si rifiuta di prestare l’opera sua, è punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa fino a lire un milione. (1)
Se la nave è in pericolo, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

Articolo 1114 - Codice della navigazione

Il pilota, che non risponde al segnale di chiamata di una nave ovvero si rifiuta di prestare l’opera sua, è punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa fino a lire un milione. (1)
Se la nave è in pericolo, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

Note

(1) La sanzione della multa, prima parificata all’ammenda in virtù dell’art. 5, R.D. 28.05.1931, n. 601, è stata poi sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall’art. 32, L. 24.11.1981, n. 689.

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