Art. 1111 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Pene accessorie

Articolo 1111 - codice della navigazione

La condanna per i delitti previsti negli artt. 1104, 1105, 1108 importa l’interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione.
La condanna per il delitto aggravato ai sensi dell’art. 1106 importa l’interdizione perpetua dai titoli ovvero dalla professione.

Articolo 1111 - Codice della navigazione

La condanna per i delitti previsti negli artt. 1104, 1105, 1108 importa l’interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione.
La condanna per il delitto aggravato ai sensi dell’art. 1106 importa l’interdizione perpetua dai titoli ovvero dalla professione.

Istituti giuridici

Novità giuridiche