Art. 111 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

ARTICOLO ABROGATO Imprese per operazioni portuali

Articolo 111 - codice della navigazione

[L’esercizio da parte d’imprese di operazioni portuali per conto di terzi è sottoposto a concessione del capo del compartimento, per la navigazione marittima, e del capo dell’Ispettorato di porto, per la navigazione interna, secondo le modalità stabilite dal regolamento. (1)
Le autorità predette possono determinare il numero massimo delle imprese in relazione alle esigenze del traffico. (1)
La concessione può essere data alle stesse compagnie delle maestranze portuali. (1)
In ogni caso l’impresa concessionaria deve avvalersi, per l’esecuzione delle operazioni portuali, esclusivamente delle maestranze costituite nelle compagnie o nei gruppi]. (1)

Articolo 111 - Codice della navigazione

[L’esercizio da parte d’imprese di operazioni portuali per conto di terzi è sottoposto a concessione del capo del compartimento, per la navigazione marittima, e del capo dell’Ispettorato di porto, per la navigazione interna, secondo le modalità stabilite dal regolamento. (1)
Le autorità predette possono determinare il numero massimo delle imprese in relazione alle esigenze del traffico. (1)
La concessione può essere data alle stesse compagnie delle maestranze portuali. (1)
In ogni caso l’impresa concessionaria deve avvalersi, per l’esecuzione delle operazioni portuali, esclusivamente delle maestranze costituite nelle compagnie o nei gruppi]. (1)

Note

(1) Il presente comma è stato abrogato dall’art. 27 L. 28.01.1994, n. 84 così come modificato dall’art. 2 D.L. 21.10.1996, n. 535.

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