Art. 1106 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Aggravanti

Articolo 1106 - codice della navigazione

La pena è da uno a cinque anni:
1) se il fatto previsto dall’articolo precedente è commesso in condizioni nelle quali non è possibile ricorrere alla forza pubblica;
2) se, nel caso previsto dal n. 1 dell’articolo precedente, l’ordine concerne un servizio attinente alla sicurezza della navigazione, ovvero se il fatto è commesso al fine d’interrompere la navigazione, di variarne la direzione o di comprometterne la sicurezza della nave, dell’aeromobile o dei relativi carichi;
3) se, nel caso previsto dal n. 2 dell’articolo precedente, alcuna delle persone è palesemente armata ovvero il fatto è commesso con minaccia.
Per i promotori, gli organizzatori e i capi la pena è aumentata fino a 1/3.

Articolo 1106 - Codice della navigazione

La pena è da uno a cinque anni:
1) se il fatto previsto dall’articolo precedente è commesso in condizioni nelle quali non è possibile ricorrere alla forza pubblica;
2) se, nel caso previsto dal n. 1 dell’articolo precedente, l’ordine concerne un servizio attinente alla sicurezza della navigazione, ovvero se il fatto è commesso al fine d’interrompere la navigazione, di variarne la direzione o di comprometterne la sicurezza della nave, dell’aeromobile o dei relativi carichi;
3) se, nel caso previsto dal n. 2 dell’articolo precedente, alcuna delle persone è palesemente armata ovvero il fatto è commesso con minaccia.
Per i promotori, gli organizzatori e i capi la pena è aumentata fino a 1/3.

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