Art. 1105 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Ammutinamento

Articolo 1105 - codice della navigazione

Se il fatto non costituisce un più grave reato, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni i componenti dell’equipaggio della nave o dell’aeromobile che in numero non inferiore al terzo:
1) disobbediscono, collettivamente o previo accordo, ad un ordine del comandante;
2) si abbandonano collettivamente a manifestazione tumultuosa.Coloro che alla prima intimazione eseguono l’ordine o desistono dal partecipare alla manifestazione soggiacciono soltanto alla pena per gli atti già compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso.

Articolo 1105 - Codice della navigazione

Se il fatto non costituisce un più grave reato, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni i componenti dell’equipaggio della nave o dell’aeromobile che in numero non inferiore al terzo:
1) disobbediscono, collettivamente o previo accordo, ad un ordine del comandante;
2) si abbandonano collettivamente a manifestazione tumultuosa.Coloro che alla prima intimazione eseguono l’ordine o desistono dal partecipare alla manifestazione soggiacciono soltanto alla pena per gli atti già compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso.

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