La condanna per i delitti previsti negli artt. 1091, 1094, 1096, 1099, 1101, 1102 importa l’interdizione temporanea dai titoli ovvero professione.
Nel caso di condanna per i delitti previsti negli artt. 1097, 1098, 1100 l’interdizione perpetua, se la condanna alla reclusione è per un tempo non inferiore a 5 anni; temporanea, se la condanna è per un tempo inferiore a 5 anni.