Art. 110 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

ARTICOLO ABROGATO Compagnie e gruppi portuali

Articolo 110 - codice della navigazione

[Le maestranze addette alle operazioni portuali sono costituite in compagnie o in gruppi, soggetti alla vigilanza dell’Autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale. (1)
Le compagnie hanno personalità giuridica. (1)
Alla costituzione, fusione o soppressione delle compagnie e dei gruppi provvedono, per la navigazione marittima, il direttore marittimo e, per la navigazione interna, il direttore dell’ispettorato compartimentale, secondo le norme del regolamento. (1)
Il regolamento stabilisce altresì le norme per il funzionamento delle compagnie e dei gruppi e determina, per i casi di fusione o di soppressione, le modalità relative alla valutazione e devoluzione dei beni costituenti il patrimonio delle compagnie. (1)
Salvo casi speciali stabiliti dal Ministro per le comunicazioni l’esecuzione delle operazioni portuali è riservata alle compagnie o ai gruppi]. (1) (2)

Articolo 110 - Codice della navigazione

[Le maestranze addette alle operazioni portuali sono costituite in compagnie o in gruppi, soggetti alla vigilanza dell’Autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale. (1)
Le compagnie hanno personalità giuridica. (1)
Alla costituzione, fusione o soppressione delle compagnie e dei gruppi provvedono, per la navigazione marittima, il direttore marittimo e, per la navigazione interna, il direttore dell’ispettorato compartimentale, secondo le norme del regolamento. (1)
Il regolamento stabilisce altresì le norme per il funzionamento delle compagnie e dei gruppi e determina, per i casi di fusione o di soppressione, le modalità relative alla valutazione e devoluzione dei beni costituenti il patrimonio delle compagnie. (1)
Salvo casi speciali stabiliti dal Ministro per le comunicazioni l’esecuzione delle operazioni portuali è riservata alle compagnie o ai gruppi]. (1) (2)

Note

(1) Il presente comma è stato abrogato dall’art. 27 L. 28.01.1994, n. 84 così come modificato dall’art. 2 D.L. 21.10.1996, n. 535.
(2) Il Ministro per le comunicazioni, citato nel presente comma, è attualmente il Ministro dei trasporti e della navigazione.

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