Art. 1095 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Inosservanza di ordine da parte di passeggero

Articolo 1095 - codice della navigazione

Il passeggero, che non esegue un ordine concernente la sicurezza della nave o dell’aeromobile, è punito con la reclusione fino a tre mesi ovvero con la multa fino a lire quattrocentomila. (1)

Articolo 1095 - Codice della navigazione

Il passeggero, che non esegue un ordine concernente la sicurezza della nave o dell’aeromobile, è punito con la reclusione fino a tre mesi ovvero con la multa fino a lire quattrocentomila. (1)

Note

(1) La multa, da ultimo, è stata così aumentata dall’art. 113, L. 24.11.1981, n. 689, che modifica il sistema penale.

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