Art. 1082 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Pene accessorie

Articolo 1082 - codice della navigazione

Le pene accessorie per i delitti previsti dal presente Codice sono, oltre quelle stabilite dal Codice penale:
1) l’interdizione dai titoli professionali marittimi o aeronautici, se si tratta di delitti commessi da persone fornite rispettivamente dei titoli previsti negli artt. 123 e 734; (1)
2) l’interdizione dalla professione marittima o aeronautica, se si tratta di delitti commessi dagli appartenenti rispettivamente al personale marittimo o al personale aeronautico. (2)
Le pene accessorie per le contravvenzioni previste dal presente Codice sono, oltre quelle stabilite dal Codice penale:
1) la sospensione dai titoli professionali marittimi, della navigazione interna o aeronautici, se si tratta di contravvenzioni commesse dalle persone indicate nel n. 1 del comma precedente ovvero da comandanti, ufficiali e sottufficiali della navigazione interna;
2) la sospensione dalla professione marittima o aeronautica o alla professione della navigazione interna, se si tratta di contravvenzioni commesse dalle persone indicate nel n. 2 del comma precedente, ovvero dagli appartenenti al personale della navigazione interna.

Articolo 1082 - Codice della navigazione

Le pene accessorie per i delitti previsti dal presente Codice sono, oltre quelle stabilite dal Codice penale:
1) l’interdizione dai titoli professionali marittimi o aeronautici, se si tratta di delitti commessi da persone fornite rispettivamente dei titoli previsti negli artt. 123 e 734; (1)
2) l’interdizione dalla professione marittima o aeronautica, se si tratta di delitti commessi dagli appartenenti rispettivamente al personale marittimo o al personale aeronautico. (2)
Le pene accessorie per le contravvenzioni previste dal presente Codice sono, oltre quelle stabilite dal Codice penale:
1) la sospensione dai titoli professionali marittimi, della navigazione interna o aeronautici, se si tratta di contravvenzioni commesse dalle persone indicate nel n. 1 del comma precedente ovvero da comandanti, ufficiali e sottufficiali della navigazione interna;
2) la sospensione dalla professione marittima o aeronautica o alla professione della navigazione interna, se si tratta di contravvenzioni commesse dalle persone indicate nel n. 2 del comma precedente, ovvero dagli appartenenti al personale della navigazione interna.

Note

(1) Il presente numero è stato così modificato dall’art. 19 D.Lgs. 15.03.2006, n. 151, con decorrenza dal 29.05.2006.
(2) Il presente numero è stato così modificato dall’art. 6, D.Lgs. 15.03.2006, n. 151 con decorrenza dal 29.05.2006.

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