Le pene accessorie per i delitti previsti dal presente Codice sono, oltre quelle stabilite dal Codice penale:
1) l’interdizione dai titoli professionali marittimi o aeronautici, se si tratta di delitti commessi da persone fornite rispettivamente dei titoli previsti negli artt. 123 e 734; (1)
2) l’interdizione dalla professione marittima o aeronautica, se si tratta di delitti commessi dagli appartenenti rispettivamente al personale marittimo o al personale aeronautico. (2)
Le pene accessorie per le contravvenzioni previste dal presente Codice sono, oltre quelle stabilite dal Codice penale:
1) la sospensione dai titoli professionali marittimi, della navigazione interna o aeronautici, se si tratta di contravvenzioni commesse dalle persone indicate nel n. 1 del comma precedente ovvero da comandanti, ufficiali e sottufficiali della navigazione interna;
2) la sospensione dalla professione marittima o aeronautica o alla professione della navigazione interna, se si tratta di contravvenzioni commesse dalle persone indicate nel n. 2 del comma precedente, ovvero dagli appartenenti al personale della navigazione interna.