Art. 108 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

ARTICOLO ABROGATO Disciplina delle operazioni portuali

Articolo 108 - codice della navigazione

(1) [La disciplina e la vigilanza delle operazioni d’imbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale nel porto sono esercitate dal comandante del porto, secondo le norme stabilite dal regolamento.]

Articolo 108 - Codice della navigazione

(1) [La disciplina e la vigilanza delle operazioni d’imbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale nel porto sono esercitate dal comandante del porto, secondo le norme stabilite dal regolamento.]

Note

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall’art. 27 L. 28.01.1994, n. 84 così come modificato dall’art. 2 D.L. 21.10.1996, n. 535.

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