Art. 1077 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Revoca del sequestro

Articolo 1077 - codice della navigazione

Il giudice competente ai sensi del secondo comma dell’articolo 1055, ovvero il giudice avanti il quale pende il giudizio di convalida, revoca, con decreto, il provvedimento di autorizzazione, se il debitore prova di aver costituito cauzione pari alla minor somma tra il valore dell’aeromobile e l’ammontare del credito e delle spese giudiziali, ovvero se, trattandosi di crediti per danni a terzi sulla superficie il debitore stesso produce la nota , vistata dal ministro per l’aeronautica o la polizza di assicurazione. (1)

Articolo 1077 - Codice della navigazione

Il giudice competente ai sensi del secondo comma dell’articolo 1055, ovvero il giudice avanti il quale pende il giudizio di convalida, revoca, con decreto, il provvedimento di autorizzazione, se il debitore prova di aver costituito cauzione pari alla minor somma tra il valore dell’aeromobile e l’ammontare del credito e delle spese giudiziali, ovvero se, trattandosi di crediti per danni a terzi sulla superficie il debitore stesso produce la nota , vistata dal ministro per l’aeronautica o la polizza di assicurazione. (1)

Note

(1) Il ministro per l’aeronautica, citato nel presente comma, è attualmente il Ministro dei trasporti, e della navigazione.

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