Art. 107 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Servizi per l'ordine e la sicurezza del porto

Articolo 107 - codice della navigazione

Oltre che nei casi previsti nell’articolo 70, i rimorchiatori devono esser messi a disposizione delle autorità portuali che lo richiedano per qualsiasi servizio necessario all’ordine e alla sicurezza del porto.

Articolo 107 - Codice della navigazione

Oltre che nei casi previsti nell’articolo 70, i rimorchiatori devono esser messi a disposizione delle autorità portuali che lo richiedano per qualsiasi servizio necessario all’ordine e alla sicurezza del porto.

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