Art. 1063 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Amministrazione dell'aeromobile pignorato

Articolo 1063 - codice della navigazione

Il capo dell’ufficio giudiziario, competente ai sensi dell’articolo 1055, su istanza di chi vi ha interesse e sentiti i creditori ipotecari, può disporre che l’aeromobile pignorato per intero o per quote intraprenda uno o più viaggi, prescrivendo con ordinanza le garanzie e le altre cautele che crede opportune, e disponendo in ogni caso che sia stipulata un’adeguata assicurazione.
Per quanto concerne l’amministrazione dell’aeromobile pignorato si applicano le disposizioni dell’articolo 652, secondo e quinto comma.

Articolo 1063 - Codice della navigazione

Il capo dell’ufficio giudiziario, competente ai sensi dell’articolo 1055, su istanza di chi vi ha interesse e sentiti i creditori ipotecari, può disporre che l’aeromobile pignorato per intero o per quote intraprenda uno o più viaggi, prescrivendo con ordinanza le garanzie e le altre cautele che crede opportune, e disponendo in ogni caso che sia stipulata un’adeguata assicurazione.
Per quanto concerne l’amministrazione dell’aeromobile pignorato si applicano le disposizioni dell’articolo 652, secondo e quinto comma.

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