Art. 106 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Soccorso prestato alla nave rimorchiata

Articolo 106 - codice della navigazione

Il rimorchiatore che, al fine di assistere o salvare la nave rimorchiata, presta un’opera eccedente quella normale di rimorchio, ha diritto alle indennità ed al compenso previsti nell’articolo 491.

Articolo 106 - Codice della navigazione

Il rimorchiatore che, al fine di assistere o salvare la nave rimorchiata, presta un’opera eccedente quella normale di rimorchio, ha diritto alle indennità ed al compenso previsti nell’articolo 491.

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