Art. 1053 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Dichiarazione di estinzione del procedimento

Articolo 1053 - codice della navigazione

In caso di fallimento dell’esercente, dichiarato anteriormente al deposito della somma limite, e nel caso di decadenza prevista dall’articolo precedente si applica la disposizione dell’articolo 641.

Articolo 1053 - Codice della navigazione

In caso di fallimento dell’esercente, dichiarato anteriormente al deposito della somma limite, e nel caso di decadenza prevista dall’articolo precedente si applica la disposizione dell’articolo 641.

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