Art. 1051 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Fallimento dell'esercente

Articolo 1051 - codice della navigazione

Gli effetti del fallimento dell’esercente, dichiarato successivamente al deposito della somma limite, sono regolati dalle disposizioni dell’articolo 639.

Articolo 1051 - Codice della navigazione

Gli effetti del fallimento dell’esercente, dichiarato successivamente al deposito della somma limite, sono regolati dalle disposizioni dell’articolo 639.

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