Art. 1031 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Ufficio competente

Articolo 1031 - codice della navigazione

La pubblicità deve essere richiesta all’ufficio di iscrizione dell’aeromobile. Tuttavia la pubblicità può richiedersi anche alle autorità indicate nell’articolo 866.(1)

Articolo 1031 - Codice della navigazione

La pubblicità deve essere richiesta all’ufficio di iscrizione dell’aeromobile. Tuttavia la pubblicità può richiedersi anche alle autorità indicate nell’articolo 866.(1)

Note

(1) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 18 D.Lgs. 15.03.2006, n. 151, con decorrenza dal 29.05.2006.

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