Art. 1030 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Pubblicità dell'ipoteca

Articolo 1030 - codice della navigazione

Per gli effetti previsti dal codice civile, l’ipoteca sull’aeromobile deve essere resa pubblica, mediante trascrizione nel registro aeronautico nazionale e annotazione sul certificato di immatricolazione. (1)
L’ipoteca su aeromobile in costruzione è resa pubblica mediante trascrizione nel registro delle costruzioni.
Nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli altri atti per i quali il codice civile richiede l’iscrizione.

Articolo 1030 - Codice della navigazione

Per gli effetti previsti dal codice civile, l’ipoteca sull’aeromobile deve essere resa pubblica, mediante trascrizione nel registro aeronautico nazionale e annotazione sul certificato di immatricolazione. (1)
L’ipoteca su aeromobile in costruzione è resa pubblica mediante trascrizione nel registro delle costruzioni.
Nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli altri atti per i quali il codice civile richiede l’iscrizione.

Note

(1) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 15, D.Lgs. 09.05.2005, n. 96

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