Art. 1024 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Privilegi sulle cose caricate

Articolo 1024 - codice della navigazione

Sono privilegiati sulle cose caricate:
1. le spese giudiziali dovute allo Stato o fatte nell’interesse comune dei creditori per atti conservativi sulle cose o per il processo di esecuzione;
2. i diritti doganali dovuti sulle cose nel luogo di consegna;
3. le indennità ed i compensi per assistenza e salvataggio;
4. i crediti derivanti dal contratto di trasporto, comprese le spese di scaricazione ed il fitto dei magazzini nei quali le cose scaricate sono depositate.

Articolo 1024 - Codice della navigazione

Sono privilegiati sulle cose caricate:
1. le spese giudiziali dovute allo Stato o fatte nell’interesse comune dei creditori per atti conservativi sulle cose o per il processo di esecuzione;
2. i diritti doganali dovuti sulle cose nel luogo di consegna;
3. le indennità ed i compensi per assistenza e salvataggio;
4. i crediti derivanti dal contratto di trasporto, comprese le spese di scaricazione ed il fitto dei magazzini nei quali le cose scaricate sono depositate.

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