Art. 1023 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Privilegi sull'aeromobile e sul nolo

Articolo 1023 - codice della navigazione

Sono privilegiati sull’aeromobile, sul nolo del viaggio durante il quale è sorto il credito, sulle pertinenze e sulle parti separabili dell’aeromobile nei limiti fissati nell’articolo 1029, e sugli accessori del nolo guadagnati dopo l’inizio del viaggio:
1. le spese giudiziali dovute allo Stato o fatte nell’interesse comune dei creditori per atti conservativi sull’aeromobile o per il processo di esecuzione; i diritti di aeroporto, gli altri diritti e le tasse della medesima specie; le spese di custodia e di conservazione dell’aeromobile dopo l’arrivo nel luogo di ultimo approdo;
2. i crediti derivanti dal contratto di lavoro del personale di volo.
3. i crediti per le somme anticipate dall’amministrazione aeronautica o dall’autorità consolare per il mantenimento e il rimpatrio dei componenti dell’equipaggio; i crediti per contributi obbligatori dovuti ad istituti di previdenza e di assistenza sociale per il personale di volo;
4. le indennità e i compensi di assistenza e di salvataggio;
5. le indennità per danni a terzi sulla superficie, quando l’esercente non abbia contratta o mantenuta in vigore l’assicurazione obbligatoria; le indennità per l’urto di aeromobile previsto negli articoli 966 e 967; le indennità per morte e per lesioni personali ai passeggeri ed agli equipaggi e quelle per perdita o avarie del carico o del bagaglio; (1)
6. i crediti derivanti dai contratti stipulati o da operazioni eseguite, in virtù dei suoi poteri legali [c.n. 892], dal comandante, anche quando sia esercente dell’aeromobile, per le esigenze della conservazione dell’aeromobile ovvero della continuazione del viaggio.

Articolo 1023 - Codice della navigazione

Sono privilegiati sull’aeromobile, sul nolo del viaggio durante il quale è sorto il credito, sulle pertinenze e sulle parti separabili dell’aeromobile nei limiti fissati nell’articolo 1029, e sugli accessori del nolo guadagnati dopo l’inizio del viaggio:
1. le spese giudiziali dovute allo Stato o fatte nell’interesse comune dei creditori per atti conservativi sull’aeromobile o per il processo di esecuzione; i diritti di aeroporto, gli altri diritti e le tasse della medesima specie; le spese di custodia e di conservazione dell’aeromobile dopo l’arrivo nel luogo di ultimo approdo;
2. i crediti derivanti dal contratto di lavoro del personale di volo.
3. i crediti per le somme anticipate dall’amministrazione aeronautica o dall’autorità consolare per il mantenimento e il rimpatrio dei componenti dell’equipaggio; i crediti per contributi obbligatori dovuti ad istituti di previdenza e di assistenza sociale per il personale di volo;
4. le indennità e i compensi di assistenza e di salvataggio;
5. le indennità per danni a terzi sulla superficie, quando l’esercente non abbia contratta o mantenuta in vigore l’assicurazione obbligatoria; le indennità per l’urto di aeromobile previsto negli articoli 966 e 967; le indennità per morte e per lesioni personali ai passeggeri ed agli equipaggi e quelle per perdita o avarie del carico o del bagaglio; (1)
6. i crediti derivanti dai contratti stipulati o da operazioni eseguite, in virtù dei suoi poteri legali [c.n. 892], dal comandante, anche quando sia esercente dell’aeromobile, per le esigenze della conservazione dell’aeromobile ovvero della continuazione del viaggio.

Note

(1) Il presente numero è stato così modificato dall’art. 18 D.Lgs. 15.03.2006, n. 151, con decorrenza dal 29.05.2006.

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