Art. 1021 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Rinvio

Articolo 1021 - codice della navigazione

Alle assicurazioni contro i rischi della navigazione aerea si applicano, per quanto non è disposto dal presente titolo, le disposizioni del titolo delle assicurazioni della parte prima , ad eccezione degli articoli 515, secondo comma, 527, 538.

Articolo 1021 - Codice della navigazione

Alle assicurazioni contro i rischi della navigazione aerea si applicano, per quanto non è disposto dal presente titolo, le disposizioni del titolo delle assicurazioni della parte prima , ad eccezione degli articoli 515, secondo comma, 527, 538.

Istituti giuridici

Novità giuridiche