Art. 1016 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Azione di rivalsa dell'assicuratore

Articolo 1016 - codice della navigazione

Nei casi previsti dal secondo, terzo e quarto comma dell’articolo precedente, l’assicuratore ha azione di rivalsa contro l’esercente per la somma pagata al terzo danneggiato

Articolo 1016 - Codice della navigazione

Nei casi previsti dal secondo, terzo e quarto comma dell’articolo precedente, l’assicuratore ha azione di rivalsa contro l’esercente per la somma pagata al terzo danneggiato

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