Art. 101 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

Istituzione del servizio di rimorchio marittimo

Articolo 101 - codice della navigazione

Il servizio di rimorchio nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi addette alla navigazione marittima non può essere esercitato senza concessione, fatta dal capo del compartimento, secondo le norme del regolamento.
L’autorità predetta determina nell’atto di concessione il numero e le caratteristiche dei mezzi tecnici da adibire al servizio.
Le tariffe relative al servizio sono stabilite dal capo del compartimento, sentite le associazioni sindacali interessate. (1) (2)

Articolo 101 - Codice della navigazione

Il servizio di rimorchio nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi addette alla navigazione marittima non può essere esercitato senza concessione, fatta dal capo del compartimento, secondo le norme del regolamento.
L’autorità predetta determina nell’atto di concessione il numero e le caratteristiche dei mezzi tecnici da adibire al servizio.
Le tariffe relative al servizio sono stabilite dal capo del compartimento, sentite le associazioni sindacali interessate. (1) (2)

Note

(1) Le associazioni sindacali fasciste, citate nel presente comma , sono state soppresse con il D.Lgs.Lgt. 23 .11. 1944, n. 369.
(2) Ai sensi dell’art. 199, comma 3, lett. c), D.L. 19.05.2020, n. 34, la durata delle concessioni per il servizio di rimorchio rilasciate ai sensi del presente articolo attualmente in corso o scadute tra la data del 31.01.2020 e la data del 19.05.2020, è prorogata di 12 mesi.

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