Art. 1000 – Codice della navigazione

(R.D. 30 marzo 1942 , n. 327)

ARTICOLO ABROGATO Rivalsa dell'assicuratore contro il vettore

Articolo 1000 - codice della navigazione

[L’assicuratore ha azione di rivalsa contro il vettore per l’indennità pagata al passeggero quando il danno è derivato da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti.] (1)

Articolo 1000 - Codice della navigazione

[L’assicuratore ha azione di rivalsa contro il vettore per l’indennità pagata al passeggero quando il danno è derivato da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti.] (1)

Note

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall’art. 18, D.Lgs. 09.05.2005, n. 96, con decorrenza da centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

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