Art. 8 – Codice della nautica da diporto

(D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171)

Marcatura CE di conformità [ABROGATO]

Art. 8 - codice della nautica da diporto

(1) [1. Quando sono immessi sul mercato, i seguenti prodotti devono recare la marcatura CE di conformità apposta da un organismo di uno Stato membro dell’Unione europea, secondo le modalità di cui all’allegato III;
a) unità da diporto, moto d’acqua e componenti di cui all’allegato I, considerati conformi ai corrispondenti requisiti essenziali di cui all’allegato II;
b) motori fuoribordo considerati conformi ai requisiti essenziali di cui all’allegato II, paragrafi B e C;
c) motori entrobordo con comando a poppa con scarico integrato considerati conformi ai requisiti essenziali di cui all’allegato II, paragrafi B e C.
2. La marcatura CE di conformità, come indicato nell’allegato III, deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sulle unità da diporto e sulle moto d’acqua di cui al punto 2.2 dell’allegato II, paragrafo A, sui componenti di cui all’allegato I o sul loro imballaggio e sui motori fuoribordo ed entrobordo con comando a poppa con scarico integrato di cui al punto 1.1 dell’allegato II, paragrafo B. La marcatura CE deve essere corredata dal numero di identificazione dell’organismo responsabile dell’attuazione delle procedure di cui agli allegati X, XI, XII, XIII e XIV.
3. E’ vietato apporre marchi o iscrizioni sui prodotti contemplati dal presente capo che possano indurre in errore i terzi circa il significato o la forma della marcatura CE. Sui prodotti contemplati nel presente capo o sul loro imballaggio può essere apposto ogni altro marchio, purchè questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.
4. Qualora i prodotti oggetto del presente capo siano disciplinati da altre direttive relative ad aspetti diversi e che prevedano l’apposizione della marcatura CE, quest’ultima indica che gli stessi si presumono conformi anche alle disposizioni di tali direttive. La marcatura CE indica che il prodotto è conforme alle direttive applicabili o alle pertinenti parti delle stesse. In tale caso i riferimenti alle suddette direttive applicate dal costruttore, quali pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, devono essere riportati nei documenti, nelle dichiarazioni di conformità o istruzioni per l’uso che, in base a queste direttive, accompagnano tali prodotti.]

Art. 8 - Codice della nautica da diporto

(1) [1. Quando sono immessi sul mercato, i seguenti prodotti devono recare la marcatura CE di conformità apposta da un organismo di uno Stato membro dell’Unione europea, secondo le modalità di cui all’allegato III;
a) unità da diporto, moto d’acqua e componenti di cui all’allegato I, considerati conformi ai corrispondenti requisiti essenziali di cui all’allegato II;
b) motori fuoribordo considerati conformi ai requisiti essenziali di cui all’allegato II, paragrafi B e C;
c) motori entrobordo con comando a poppa con scarico integrato considerati conformi ai requisiti essenziali di cui all’allegato II, paragrafi B e C.
2. La marcatura CE di conformità, come indicato nell’allegato III, deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sulle unità da diporto e sulle moto d’acqua di cui al punto 2.2 dell’allegato II, paragrafo A, sui componenti di cui all’allegato I o sul loro imballaggio e sui motori fuoribordo ed entrobordo con comando a poppa con scarico integrato di cui al punto 1.1 dell’allegato II, paragrafo B. La marcatura CE deve essere corredata dal numero di identificazione dell’organismo responsabile dell’attuazione delle procedure di cui agli allegati X, XI, XII, XIII e XIV.
3. E’ vietato apporre marchi o iscrizioni sui prodotti contemplati dal presente capo che possano indurre in errore i terzi circa il significato o la forma della marcatura CE. Sui prodotti contemplati nel presente capo o sul loro imballaggio può essere apposto ogni altro marchio, purchè questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.
4. Qualora i prodotti oggetto del presente capo siano disciplinati da altre direttive relative ad aspetti diversi e che prevedano l’apposizione della marcatura CE, quest’ultima indica che gli stessi si presumono conformi anche alle disposizioni di tali direttive. La marcatura CE indica che il prodotto è conforme alle direttive applicabili o alle pertinenti parti delle stesse. In tale caso i riferimenti alle suddette direttive applicate dal costruttore, quali pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, devono essere riportati nei documenti, nelle dichiarazioni di conformità o istruzioni per l’uso che, in base a queste direttive, accompagnano tali prodotti.]

Note

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall’art. 46, D.Lgs. 11.01.2016, n. 5 con decorrenza dal 18.01.2016.

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