(1) 1. Le unità da diporto di qualsiasi bandiera, se non adibite ad attività commerciale, sono esenti dall’obbligo di presentazione della nota di informazioni all’autorità marittima all’arrivo in porto e dal rilascio delle spedizioni prima della partenza dal porto stesso.
2. Alle unità da diporto battenti bandiera dell’Unione europea adibite ad attività commerciale e alle navi di cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.
3. Le unità da diporto battenti bandiera di Stati non appartenenti all’Unione europea adibite ad attività commerciale sono tenute a espletare le formalità di arrivo presso l’autorità marittima del primo porto di approdo nazionale con rilascio delle spedizioni per mare aventi validità di un anno, nonché a espletare le formalità di partenza quando lasciano l’ultimo porto nazionale con rilascio delle spedizioni per l’estero. Le formalità possono essere espletate per via telematica anche tramite il locale raccomandatario marittimo, il quale inoltra alla competente autorità la lista dei componenti l’equipaggio e la lista dei passeggeri sottoscritta dal comandante.