Art. 5 – Codice della nautica da diporto

(D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171)

Definizioni [ABROGATO]

Art. 5 - codice della nautica da diporto

(1) [1. Ai fini del presente capo, si intende per:
a) unità da diporto parzialmente completata: una unità costituita dallo scafo e da uno o più altri componenti;
b) moto d’acqua: un natante da diporto di lunghezza inferiore a quattro metri, che utilizza un motore a combustione interna con una pompa a getto d’acqua come fonte primaria di propulsione e destinato ad essere azionato da una o più persone non collocate al suo interno;
c) motore di propulsione: qualsiasi motore a combustione interna, ad accensione a scintilla o per compressione, utilizzato a fini di propulsione, compresi i motori a due tempi e a quattro tempi entrobordo, i motori entrobordo con comando a poppa con o senza scarico integrato e i motori fuoribordo;
d) modifica rilevante del motore: la modifica di un motore:
1) che possa aver per effetto il superamento dei limiti di emissione del motore stabiliti nell’allegato II, paragrafo B; le sostituzioni ordinarie di componenti del motore che non alterano le caratteristiche di emissione non sono considerate una modifica rilevante del motore;
2) che determina un aumento superiore al quindici per cento della potenza nominale del motore;
e) trasformazione rilevante dell’unità: la trasformazione di un’unità che:
1) modifica il mezzo di propulsione dell’unità;
2) comporta una modifica rilevante del motore;
3) altera l’unità in misura tale che essa possa considerarsi una diversa unità;
f) mezzo di propulsione: il meccanismo mediante il quale l’unità è mossa in particolare eliche o sistemi di propulsione meccanica a getto d’acqua;
g) famiglia di motori: il raggruppamento, effettuato dal costruttore, di motori che, per la loro progettazione, presentano caratteristiche di emissione di gas di scarico simili e che sono conformi ai requisiti relativi alle emissioni di gas di scarico stabiliti dal presente capo;
h) costruttore: persona fisica o giuridica che progetta e costruisce un prodotto cui si applica il presente capo o che fa progettare o costruire tale prodotto con l’intenzione di immetterlo sul mercato per proprio conto;
i) mandatario: persona fisica o giuridica stabilita nel territorio dell’Unione europea, destinatario di un mandato scritto del costruttore di agire a suo nome per quanto riguarda gli obblighi impostigli dal presente capo.]

Art. 5 - Codice della nautica da diporto

(1) [1. Ai fini del presente capo, si intende per:
a) unità da diporto parzialmente completata: una unità costituita dallo scafo e da uno o più altri componenti;
b) moto d’acqua: un natante da diporto di lunghezza inferiore a quattro metri, che utilizza un motore a combustione interna con una pompa a getto d’acqua come fonte primaria di propulsione e destinato ad essere azionato da una o più persone non collocate al suo interno;
c) motore di propulsione: qualsiasi motore a combustione interna, ad accensione a scintilla o per compressione, utilizzato a fini di propulsione, compresi i motori a due tempi e a quattro tempi entrobordo, i motori entrobordo con comando a poppa con o senza scarico integrato e i motori fuoribordo;
d) modifica rilevante del motore: la modifica di un motore:
1) che possa aver per effetto il superamento dei limiti di emissione del motore stabiliti nell’allegato II, paragrafo B; le sostituzioni ordinarie di componenti del motore che non alterano le caratteristiche di emissione non sono considerate una modifica rilevante del motore;
2) che determina un aumento superiore al quindici per cento della potenza nominale del motore;
e) trasformazione rilevante dell’unità: la trasformazione di un’unità che:
1) modifica il mezzo di propulsione dell’unità;
2) comporta una modifica rilevante del motore;
3) altera l’unità in misura tale che essa possa considerarsi una diversa unità;
f) mezzo di propulsione: il meccanismo mediante il quale l’unità è mossa in particolare eliche o sistemi di propulsione meccanica a getto d’acqua;
g) famiglia di motori: il raggruppamento, effettuato dal costruttore, di motori che, per la loro progettazione, presentano caratteristiche di emissione di gas di scarico simili e che sono conformi ai requisiti relativi alle emissioni di gas di scarico stabiliti dal presente capo;
h) costruttore: persona fisica o giuridica che progetta e costruisce un prodotto cui si applica il presente capo o che fa progettare o costruire tale prodotto con l’intenzione di immetterlo sul mercato per proprio conto;
i) mandatario: persona fisica o giuridica stabilita nel territorio dell’Unione europea, destinatario di un mandato scritto del costruttore di agire a suo nome per quanto riguarda gli obblighi impostigli dal presente capo.]

Note

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall’art. 46, D.Lgs. 11.01.2016, n. 5 con decorrenza dal 18.01.2016.

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