Art. 49 – Codice della nautica da diporto

(D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171)

Obblighi del noleggiatore

Art. 49 - codice della nautica da diporto

(1) 1. Nel noleggio di unità da diporto, salvo che sia stato diversamente pattuito, il noleggiatore provvede al combustibile, all’acqua ed ai lubrificanti necessari per il funzionamento dell’apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo, per la durata del contratto.
1-bis. Nel caso di noleggio a cabina, salvo che sia stato diversamente pattuito, i noleggiatori provvedono a quanto previsto nel comma 1 secondo le quote stabilite nel contratto. (2)

Art. 49 - Codice della nautica da diporto

(1) 1. Nel noleggio di unità da diporto, salvo che sia stato diversamente pattuito, il noleggiatore provvede al combustibile, all’acqua ed ai lubrificanti necessari per il funzionamento dell’apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo, per la durata del contratto.
1-bis. Nel caso di noleggio a cabina, salvo che sia stato diversamente pattuito, i noleggiatori provvedono a quanto previsto nel comma 1 secondo le quote stabilite nel contratto. (2)

Note

(1) L’epigrafe del Titolo III cui appartiene il presente articolo è stata così modificata dall’art. 80-ter, D.Lgs 26.03.2010, n. 59, come inserito dall’art. 18, D.Lgs 14.08.2012, n.147 con decorrenza dal 14.09.2012.
(2) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 19, D.Lgs. 12.11.2020, n. 160 con decorrenza dal 22.12.2020.

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