Art. 49 undecies – Codice della nautica da diporto

(D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171)

Ricovero a secco per piccole imbarcazioni e natanti

Art. 49 undecies - codice della nautica da diporto

(1) 1. Nei beni del demanio marittimo non in regime di concessione di cui all’articolo 28 del codice della navigazione che presentano caratteristiche particolarmente idonee per il ricovero a secco, con provvedimento dell’autorità competente, è regolamentata la disciplina del ricovero a secco di imbarcazioni da diporto fino a 12 metri e di natanti da diporto, garantendone comunque la fruizione pubblica e in conformità con i pertinenti strumenti di pianificazione.

Art. 49 undecies - Codice della nautica da diporto

(1) 1. Nei beni del demanio marittimo non in regime di concessione di cui all’articolo 28 del codice della navigazione che presentano caratteristiche particolarmente idonee per il ricovero a secco, con provvedimento dell’autorità competente, è regolamentata la disciplina del ricovero a secco di imbarcazioni da diporto fino a 12 metri e di natanti da diporto, garantendone comunque la fruizione pubblica e in conformità con i pertinenti strumenti di pianificazione.

Note

(1) Il presente articolo e il Capo cui esso appartiene è stato inserito dall’art. 35, D.Lgs. 03.11.2017, n. 229 con decorrenza dal 13.02.2018.

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