Art. 48 – Codice della nautica da diporto

(D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171)

Obblighi del noleggiante

Art. 48 - codice della nautica da diporto

(1) (2) 1. Il noleggiante è obbligato a mettere a disposizione l’unità da diporto in perfetta efficienza, armata ed equipaggiata convenientemente, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei prescritti documenti e coperta dall’assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, estesa in favore del noleggiatore o dei noleggiatori a cabina e dei passeggeri per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto di noleggio, in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità civile.

Art. 48 - Codice della nautica da diporto

(1) (2) 1. Il noleggiante è obbligato a mettere a disposizione l’unità da diporto in perfetta efficienza, armata ed equipaggiata convenientemente, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei prescritti documenti e coperta dall’assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, estesa in favore del noleggiatore o dei noleggiatori a cabina e dei passeggeri per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto di noleggio, in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità civile.

Note

(1) L’epigrafe del Titolo III cui appartiene il presente articolo è stata così modificata dall’art. 80-ter, D.Lgs 26.03.2010, n. 59, come inserito dall’art. 18, D.Lgs 14.08.2012, n.147 con decorrenza dal 14.09.2012.
(2) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 18, D.Lgs. 12.11.2020, n. 160 con decorrenza dal 22.12.2020.

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