Art. 42 – Codice della nautica da diporto

(D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171)

Locazione e forma del contratto

Art. 42 - codice della nautica da diporto

(1) 1. La locazione di unità da diporto è il contratto con il quale una delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell’unità da diporto per un periodo di tempo determinato.
2. Con l’unità da diporto locata, il conduttore esercita la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi.
3. Il contratto di locazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto è redatto per iscritto a pena di nullità ed è tenuto a bordo in originale o copia conforme.
4. La forma del contratto di sublocazione o di quello di cessione è regolata dal comma 3.

Art. 42 - Codice della nautica da diporto

(1) 1. La locazione di unità da diporto è il contratto con il quale una delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell’unità da diporto per un periodo di tempo determinato.
2. Con l’unità da diporto locata, il conduttore esercita la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi.
3. Il contratto di locazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto è redatto per iscritto a pena di nullità ed è tenuto a bordo in originale o copia conforme.
4. La forma del contratto di sublocazione o di quello di cessione è regolata dal comma 3.

Note

(1) L’epigrafe del Titolo III cui appartiene il presente articolo è stata così modificata dall’art. 80-ter, D.Lgs 26.03.2010, n. 59, come inserito dall’art. 18, D.Lgs 14.08.2012, n.147 con decorrenza dal 14.09.2012. Si riporta di seguito il testo previgente: “TITOLO III Disposizioni speciali sui contratti di utilizzazione delle unità da diporto e sulla mediazione”.

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