Art. 38 – Codice della nautica da diporto

(D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171)

Ruolino di equipaggio

Art. 38 - codice della nautica da diporto

1. Qualora si intenda imbarcare sulle unità da diporto, anche utilizzate a fini commerciali, nonché sulle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, quali membri dell’equipaggio, marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare o della navigazione interna, deve essere preventivamente richiesto dal proprietario o dall’armatore all’autorità competente apposito documento, redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell’iscrizione dei nominativi del personale marittimo imbarcato e per gli altri dati indicati nello stesso documento. (1)
1-bis. Per i marittimi imbarcati sulle imbarcazioni e sulle navi da diporto oggetto di contratti di noleggio, nonché sulle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, appartenenti al medesimo armatore è consentita la rotazione sulle predette unità senza la prevista annotazione di imbarco e sbarco. In tale caso è fatto obbligo all’armatore di comunicare, nello stesso giorno in cui avviene la predetta rotazione, all’autorità marittima o della navigazione interna competente la composizione effettiva dell’equipaggio di ciascuna unità. (2)

Art. 38 - Codice della nautica da diporto

1. Qualora si intenda imbarcare sulle unità da diporto, anche utilizzate a fini commerciali, nonché sulle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, quali membri dell’equipaggio, marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare o della navigazione interna, deve essere preventivamente richiesto dal proprietario o dall’armatore all’autorità competente apposito documento, redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell’iscrizione dei nominativi del personale marittimo imbarcato e per gli altri dati indicati nello stesso documento. (1)
1-bis. Per i marittimi imbarcati sulle imbarcazioni e sulle navi da diporto oggetto di contratti di noleggio, nonché sulle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, appartenenti al medesimo armatore è consentita la rotazione sulle predette unità senza la prevista annotazione di imbarco e sbarco. In tale caso è fatto obbligo all’armatore di comunicare, nello stesso giorno in cui avviene la predetta rotazione, all’autorità marittima o della navigazione interna competente la composizione effettiva dell’equipaggio di ciascuna unità. (2)

Note

(1) Il presente comma è stato così modificato prima dall’art. 28, D.Lgs. 03.11.2017, n. 229 con decorrenza dal 13.02.2018, e poi dall’art. 14, D.Lgs. 12.11.2020, n. 160 con decorrenza dal 22.12.2020.
(2) Il presente comma aggiunto dall’art. 28, D.Lgs. 03.11.2017, n. 229 con decorrenza dal 13.02.2018, è stato così modificato dall’art. 14, D.Lgs. 12.11.2020, n. 160 con decorrenza dal 22.12.2020.

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