Art. 17 – Codice della nautica da diporto

(D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171)

Disposizioni per la pubblicità degli atti relativi alle unità da diporto

Art. 17 - codice della nautica da diporto

1. Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali su unità da diporto soggette ad iscrizione ai sensi del presente decreto legislativo sono resi pubblici, su richiesta avanzata dall’interessato, entro sessanta giorni o, se l’interessato è residente all’estero, entro centoventi giorni dalla data dell’atto, mediante trascrizione nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) ed annotazione sulla licenza di navigazione. (1)
2. La ricevuta dell’avvenuta presentazione dei documenti per la pubblicità, rilasciata dallo Sportello telematico del diportista (STED), sostituisce la licenza di navigazione per la durata massima di sessanta giorni. (3)
3. Accertata una violazione in materia di pubblicità di cui al comma 1, ne è data immediata notizia all’Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) che, previa presentazione allo Sportello telematico del diportista (STED) da parte dell’interessato della nota di trascrizione e degli altri documenti prescritti dalla legge, nel termine di dieci giorni dalla data dell’accertamento regolarizza la trascrizione. Ove l’interessato non vi provveda nel termine indicato l’Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) dispone il ritiro della licenza di navigazione. (1)
4. Per gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di cui al comma 1, posti in essere fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si procede, su richiesta dell’interessato avanzata entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo e senza l’applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.
4-bis. Non si applica il termine di cui al comma 1 per la dichiarazione e la revoca di armatore. (2)

Art. 17 - Codice della nautica da diporto

1. Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali su unità da diporto soggette ad iscrizione ai sensi del presente decreto legislativo sono resi pubblici, su richiesta avanzata dall’interessato, entro sessanta giorni o, se l’interessato è residente all’estero, entro centoventi giorni dalla data dell’atto, mediante trascrizione nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) ed annotazione sulla licenza di navigazione. (1)
2. La ricevuta dell’avvenuta presentazione dei documenti per la pubblicità, rilasciata dallo Sportello telematico del diportista (STED), sostituisce la licenza di navigazione per la durata massima di sessanta giorni. (3)
3. Accertata una violazione in materia di pubblicità di cui al comma 1, ne è data immediata notizia all’Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) che, previa presentazione allo Sportello telematico del diportista (STED) da parte dell’interessato della nota di trascrizione e degli altri documenti prescritti dalla legge, nel termine di dieci giorni dalla data dell’accertamento regolarizza la trascrizione. Ove l’interessato non vi provveda nel termine indicato l’Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) dispone il ritiro della licenza di navigazione. (1)
4. Per gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di cui al comma 1, posti in essere fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si procede, su richiesta dell’interessato avanzata entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo e senza l’applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.
4-bis. Non si applica il termine di cui al comma 1 per la dichiarazione e la revoca di armatore. (2)

Note

(1) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 8, D.Lgs. 03.11.2017, n. 229 con decorrenza dal 13.02.2018.
(2) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 8, D.Lgs. 03.11.2017, n. 229 con decorrenza dal 13.02.2018.
(3) Il presente comma è stato così modificato prima dall’art. 8, D.Lgs. 03.11.2017, n. 229 con decorrenza dal 13.02.2018, e poi dall’art. 9, comma 9, lett. a), D.L. 16.06.2022, n. 68 con decorrenza dal 16.06.2022, convertito in legge dalla L. 05.08.2022, n. 108 con decorrenza dal 06.08.2022.

Istituti giuridici

Novità giuridiche